Srl innovative: tutti i vantaggi della costituzione di una start-up
Avete mai sentito parlare di Srl, Srls e Srl innovativa? Se vi siete già interessati al mondo dell’imprenditoria e delle start-up probabilmente sì. Sono tutte e tre forme di società a responsabilità limitata, ma quando si decide di costituire una nuova impresa può essere difficile capire quale di queste forme scegliere. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche e le differenze tra queste tipologie e quali sono le agevolazioni delle start-up innovative.
Srl, Srls e Srl innovativa
La prima premessa da fare riguarda la natura che condividono tutte le diverse società a responsabilità limitata, ovvero il patrimonio aziendale separato rispetto a quello dei soci. Questo significa che, in caso di debiti, è solo la società a risponderne e non i soci tramite il loro patrimonio personale.
La prima tipologia è la Srl, ovvero la Società a Responsabilità Limitata. Si tratta di una tipologia molto flessibile, ma con costi iniziali più alti. Infatti, nella costituzione di una Srl ordinaria bisogna versare alcune imposte, come l’imposta di bollo e i diritti di segreteria, oltre all’onorario del notaio.
La Srls, Società a Responsabilità Limitata Semplificata, è un tipo di società meno flessibile nata nel 2012. Rispetto alla precedente richiede dei costi iniziali più bassi, ma al tempo stesso prevede delle limitazioni in più, come lo statuto non modificabile e il capitale sociale limitato. Altro requisito è la partecipazione di sole persone fisiche, non è quindi possibile utilizzarla per la formazione di gruppi societari.
È poi presente una terza tipologia, ovvero la Società a Responsabilità Limitata Innovativa, anche conosciuta come start-up innovativa, la quale è iscritta a una sezione speciale del Registro delle Imprese dedicato alle SRL innovative, proprio per via della sua natura innovativa e con alto impatto sul progresso tecnologico.
I vantaggi della start-up innovativa
Vi sono diverse agevolazioni e facilitazioni burocratiche e fiscali per chi intende costituire una Srl innovativa. In particolare, vi è una maggiore flessibilità nella gestione societaria e di assunzione oltre alla possibilità di richiedere finanziamenti tramite crowdfunding, ai quali si aggiungono altri vantaggi come la possibilità di accedere alle carte carburante aziendali che permettono di recuperare l’iva e su cui è possibile ottenere più informazioni tramite portali specializzati.
I benefici partono dal momento della costituzione stessa della start-up, infatti è prevista l’esenzione di imposta di bollo e segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, che prevede un risparmio di circa 220 euro all’anno. Naturalmente, per poter mantenere l’esenzione di anno in anno è necessario avere i requisiti previsti per la qualifica di start-up innovativa, che dura massimo 5 anni.
Vantaggi a seguito della costituzione
Vi sono poi dei benefici a seguito della costituzione della start-up innovativa. Al primo posto troviamo gli incentivi alle assunzioni, è prevista infatti un’estensione delle assunzioni a tempo determinato. I contratti possono avere una durata tra i 6 e i 36 mesi e dopo 36 mesi è possibile rinnovarli per altri 12 mesi, al termine dei quali è necessaria l’assunzione a tempo indeterminato. Si aggiungono delle agevolazioni fiscali per le start-up costituite nel 2020, nello specifico è concessa una detrazione ai fini IRPEF pari al 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000. Oltre questa soglia è comunque concessa una detrazione del 30% fino a un importo massimo di 1.000.000 di euro.
Un aiuto non indifferente viene fornito poi dal programma Smart&Start, dedicato a programmi di investimento presentati da start-up innovative con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Copre fino all’80% della spesa sostenuta, ma arriva al 90% per le imprese a maggioranza femminile o giovanile. Inoltre, se la start-up è localizzata nel Sud Italia, il 30% del finanziamento è a fondo perduto.
Esistono poi gli incentivi al work for equity, che prevedono una deroga al divieto di operazione sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti e collaboratori.
Tra i punti a favore troviamo anche l’accesso diretto al Fondo di Garanzia, il quale fornisce una garanzia sui prestiti bancari che copre il prestito fino ad un valore dell’80%. Inoltre, è possibile estendere di dodici mesi il periodo di “rinvio a nuovo” delle perdite e, solo in caso di riduzione al di sotto del minimo legale, si può differire la decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.