Cosa sono le startup? La legislazione italiana e le principali regole attuative
Cosa sono le startup? Come avviarne una? I nostri consigli ai lettori nel post di StartUp Mag
Il termine startup sta ad indicare la costituzione di un’impresa che possa sviluppare un prodotto o servizio utile ad una massa potenziale di utenti e assolvere ad una determinata funzione d’uso. Inizialmente è nata come terminologia legata al terzo settore, ma nel corso degli anni è stata estesa all’intera economia.
L’elemento cardine riconosciuto da Steve Blank è la scalabilità. Ad esempio aprire un ristorante non è riconosciuta come apertura di una startup, ma semplicemente di un’attività tradizionale.
Inoltre vi è differenza tra startup company e startup intesa con l’avvio di un nuovo business: con il verbo start-up si intende l’avvio di una nuova business unit all’interno di una società già consolidata.
Indice dei Contenuti
- 1 Startup innovative: cosa sono e come costituirne una
- 2 Quali sono i requisiti che deve possedere una startup innovativa?
- 3 Svolgimento attività startup: la flessibilità concessa dalla legge
- 4
- 5 Come costituire una startup innovativa?
- 6 Iscrizione nel registro delle imprese per società già costituita
- 7
- 8 Critiche alle startup
Startup innovative: cosa sono e come costituirne una
Si fa un gran parlare di startup innovative in quest’ultimo periodo di tempo. Infatti leggi più snelle, finanziamenti, trend europei e mondiali suggeriscono in questa nuova forma di attività imprenditoriale il futuro dell’economia. Ma in cosa consiste il termine startup innovativa?
Aiutandoci con la definizione accordata al termine dal decreto legge 18 ottobre 2012 n° 179, si fa riferimento al termine startup innovativa come:
“Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Pertanto possono essere considerate startup innovative le Srl, ma anche Spa, Sapa e Società cooperative. Quindi una gran flessibilità concessa all’imprenditore circa la costituzione societaria legata ad una startup.
Quali sono i requisiti che deve possedere una startup innovativa?
La società per essere definita startup innovativa deve possedere seguenti requisiti:
- la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015);
- è residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
La start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri per poter essere definita tale:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013)
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013)
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013).
Le società già costituite per essere considerate startup innovative devono presentare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge, tramite autocertificazione del legale rappresentante, attestazione del possesso dei requisiti di legge. Per compilare l’auto-dichiarazione è possibile scaricare il seguente documento.
Svolgimento attività startup: la flessibilità concessa dalla legge
Visto che all’inizio l’attività probabilmente non produrrà utili e nella maggior casi solo costi, la legge concede una certa flessibilità nello svolgimento della propria attività, potendo contare, soprattutto nella forma di Srl, di una serie di benefici e agevolazioni:
- facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.
- facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.R.L. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;
- facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.R.L., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;
- facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).
- facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.
Come costituire una startup innovativa?
Per poter costituire una startup innovativa, in Italia si fa riferimento al Decreto Legge n° 179/2012, che prevede ai commi 8 e 9 dell’articolo 25:
8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del
registro delle imprese.
Iscrizione nel registro delle imprese per società già costituita
L’iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:
1) La domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.
2) La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno dall’entrata in vigore del dl
179/2012 (entrato in vigore il 20 ottobre 2012). L’esenzione vale anche per la presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale.
3) L’iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
4) Le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge (19 dicembre 2012) possono depositare presso il registro l’auto-dichiarazione sul possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione all’apposita sezione speciale.
5) Si segnala l’importanza che sia compilato il campo relativo all’indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale le società start-up devono rendere disponibili, tra l’altro, le informazioni previste dall’art. 25 comma 11 della
legge.
Critiche alle startup
Una delle critiche al sistema di startupping è giunto dal giornalista Dan Lyons, il quale ha scritto che nelle neo-imprese (o appunto startup) i dipendenti non godono di pari diritti rispetto ai dipendenti tradizionali e possono essere licenziati senza un motivo valido, mentre il prodotto è scadente la maggior parte delle volte e l’intera attività d’impresa si basa su apparenza e pubblicità, per mascherare le proprie lacune.
Altri scrittori invece si soffermano sulla grande pressione che viene attribuita al fondatore di una startup e che nella maggior parte dei casi sfocia in crisi depressive. Infatti tutto il peso dell’attività è sul socio fondatore, il quale per poter continuare con successo la propria attività non deve far apparire la propria ansia e la propria preoccupazione circa la sopravvivenza aziendale, soprattutto nei confronti di possibili investitori.
Insomma anche in questo caso non mancano critiche e risvolti negativi della medaglia.
Il mondo delle startup è spietato ma anche meritocratico: il migliore va avanti, mentre gli altri muoiono.
Ma attenzione a considerare la chiusura di una startup come insuccesso, un fallimento. Infatti in questo mondo i fallimenti sono visti come un modo per arrivare al successo. Chi sbaglia di più avrà infatti maggiore consapevolezza di cosa è andato storto e la ricetta per non commettere di nuovo gli stessi errori.
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